Autorimesse

da Sapere

1 – Per autorimessa si intende il luogo al chiuso o all'aperto destinato alla sosta e custodia temporanea di veicoli, dietro il pagamento di un compenso.

2 – Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

3 – L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l'obbligo della tenuta dell'apposito registro.

4 – Va presentata la SCIA di prevenzione incendi nel caso di autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 300 m2    (vedi scheda)

5 – Va presentata la documentazione per la richiesta dell’ AUA Nel caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque. (vedi scheda)

6 – Va presentata la comunicazione di impatto acustico nei casi in cui la comunicazione di impatto acustico non confluisca nell’AUA. (vedi scheda)

7 – Va presentata al Servizio Prevenzione sicurezza degli ambienti di lavoro prima dell’avvio dell’attività la richiesta di autorizzazione all’uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei che non dia luogo a emissioni di agenti nocivi.

Riferimenti Normativi

  • D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480: Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37
  • D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151:Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
  • MINISTERO DELL’INTERNO: Decreto 21 febbraio 2017  (G.U.  03 marzo 2017, n. 52) Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per le attività di autorimessa.
  • D.LGS 222/2016 - TABELLA A

Modelli

Regime amministrativo: Comunicazione. ( Sospensione Temporanea e Cessazione )
Sono invece soggette a semplice Comunicazione:

  • la sospensione temporanea dell’attività;
  • la cessazione dell’attività.
Regime amministrativo: SCIA ( Avvio Attività )
Sono soggette a SCIA unica SCIA condizionata :

  • l’avvio dell’attività

Va presentata la SCIA di prevenzione incendi nel caso di autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.


Va presentata la documentazione per la richiesta dell’ AUA Nel caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque.


Va presentata la comunicazione di impatto acustico nei casi in cui la comunicazione di impatto acustico non confluisca nell’AUA.