Autorimesse
da Sapere
1 – Per autorimessa si intende il luogo al chiuso o all'aperto destinato alla sosta e custodia temporanea di veicoli, dietro il pagamento di un compenso.
2 – Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
3 – L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l'obbligo della tenuta dell'apposito registro.
4 – Va presentata la SCIA di prevenzione incendi nel caso di autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 (vedi scheda)
5 – Va presentata la documentazione per la richiesta dell’ AUA Nel caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque. (vedi scheda)
6 – Va presentata la comunicazione di impatto acustico nei casi in cui la comunicazione di impatto acustico non confluisca nell’AUA. (vedi scheda)
7 – Va presentata al Servizio Prevenzione sicurezza degli ambienti di lavoro prima dell’avvio dell’attività la richiesta di autorizzazione all’uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei che non dia luogo a emissioni di agenti nocivi.
Riferimenti Normativi
- D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480: Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151:Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- MINISTERO DELL’INTERNO: Decreto 21 febbraio 2017 (G.U. 03 marzo 2017, n. 52) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
- D.LGS 222/2016 - TABELLA A
Modelli
- la sospensione temporanea dell’attività;
- la cessazione dell’attività.
- l’avvio dell’attività
Va presentata la SCIA di prevenzione incendi nel caso di autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.
Va presentata la documentazione per la richiesta dell’ AUA Nel caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque.
Va presentata la comunicazione di impatto acustico nei casi in cui la comunicazione di impatto acustico non confluisca nell’AUA.