Panificatori

da Sapere

1 – Per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

2 – È consentita ai titolari di panificio l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

3 – È denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante. È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

4 – Viene definito quale “pane conservato o a durabilità prolungata” il pane non preimballato per il quale la procedura di produzione prevede un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi già sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa (ad es. pane precotto surgelato o meno).

5 – La segnalazione di inizio attività unica o condizionata non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

6 – In caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW oppure utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido liquido o gassoso va presentata una SCIA di prevenzione incendi su apposito allegato della SCIA che è trasmesso a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.  Per le emissioni in atmosfera in caso di panificazione pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1.500 kg/giorno è necessario presentare una SCIA condizionata completa di istanza di AUA (Autorizzazione unica ambientale)

6 – Nel caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività è necessario presentare una documentazione per la richiesta di AUA (Autorizzazione unica ambientale) per gli scarichi in acque reflue.

7 – Va presentata al Servizio Prevenzione sicurezza degli ambienti di lavoro prima dell’avvio dell’attività la richiesta di autorizzazione all’uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei che non dia luogo a emissioni di agenti nocivi.

8 – Le violazioni delle prescrizioni di cui all’art. 4 della L. 4/8/2006, n. 248 “Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione pane” sono punite ai sensi dell’art. 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i..

NOTA SUBINGRESSO

Nel caso di trasferimento di titolarità a titolo definitivo (cessione di azienda per atto tra vivi o a causa di morte) o a titolo temporaneo (affitto di azienda) per l’attività qui descritta NON ESISTE MODELLO DI SUBINGRESSO in quanto non previsto dalla norma di riferimento (vedi anche DL.vo 222/2016) e l’acquirente o l’erede e l’affittuario procederanno all’utilizzo di un modello di NUOVA APERTURA o di AVVIO.

 

Riferimenti Normativi

  • Regolamento n. 852/2004/CE
  • Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
  • Legge di conversione  4  agosto  2006,  248
  • L.vo 3 aprile 2006 n° 152
  • 79 D.L.vo 26 marzo 2010 n° 59
  • Legge 241/90 e s.m.i.
  • LR 16 luglio 2013 n° 14
  • Decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2017, n. 13/R.
  • D.L.vo 222/2016
  • DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131

Modelli

Regime amministrativo: Comunicazione. ( Sospensione Temporanea, Cessazione )
Sono invece soggette a semplice Comunicazione:

  • la sospensione temporanea dell’attività,
  • la cessazione dell’attività.
Regime amministrativo: SCIA ( Apertura,Trasferimento sede e Trasformazione )
Sono soggette a SCIA, a SCIA unica e SCIA Condizionata:

  • l’apertura dell’attività,
  • il trasferimento di sede,
  • la trasformazione dell’attività.

In caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW oppure utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido liquido o gassoso va presentata una SCIA di prevenzione incendi su apposito allegato della SCIA che è trasmesso a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco

Nel caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività è necessario presentare una documentazione per la richiesta di AUA (Autorizzazione unica ambientale) per gli scarichi in acque reflue.