Estetisti

da Sapere

1 – L’attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l’aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi. In detta dizione rientrano anche le attività finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. È vietata la redazione e la prescrizione di diete (riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato).

2 – Le attività di estetica sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista mediante tecniche manuali, con l’utilizzo di attrezzature di cui alla Legge 1/90.

3 – Tale attività può essere esercitata in luogo pubblico, in luogo privato, a titolo gratuito, presso il domicilio dell’esercente, presso apposita sede designata dal committente, presso alberghi e palestre.

4 – Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante itinerante e ambulante su posteggio.

5 – La segnalazione di inizio attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

6 – In caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività è necessario presentare una SCIA condizionata completa di istanza di AUA (Autorizzazione unica ambientale).

7 – L’attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

8In presenza di apparecchiature UV va presentata la Notifica di installazione di apparecchiature a raggi ultravioletti di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R Regolamento regionale delle Attività di solarium

Riferimenti Normativi

  • Legge 4 gennaio 1990 n° 1
  • Legge Regionale 54/1992
  • Articolo 12 LR 38/2009
  • Legge 241/90 e s.m.i.
  • D.L.vo 59/2010
  • D.L.vo 222/2016

Modelli

Regime amministrativo: Comunicazione. ( Sospensione Temporanea, Cessazione e Affitto Cabina, Poltrona .. )
Sono soggette a semplice Comunicazione:

  • la sospensione temporanea dell’attività;
  • la cessazione dell’attività;
  • l’affitto di cabina, Poltrona ecc.. (non unificato).
Regime amministrativo: SCIA. ( Apertura, Trasferimento sede, Subingresso e Variazione di Denominazione )
Sono soggette a SCIA o a SCIA condizionata

  • l’apertura dell’attività,
  • il trasferimento di sede.
  • il subingresso
  • la variazione di denominazione

In caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima è  necessario presentare una SCIA condizionata completa di istanza di AUA.