Centri Commerciali

da Sapere

1 – Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero.   

2 – Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui al articolo 8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:  

a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall’articolo 51, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed integrazioni;

b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui alla lettera a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d’uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d’uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998, dal comma 1 e dalla legge regionale n. 56/1977;  

c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a), devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;  d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all’articolo 25, comma 2 deve essere soddisfatta nell’area contigua afferente l’insediamento che lo ha generato.  

3 - La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. Sono esclusi i centri commerciali delle successive lettere c) e d).  

4 –  I centri commerciali sono così classificati:  

a) centro commerciale classico: è un insediamento commerciale classificato, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 114/1998, media o grande struttura di vendita, costituito da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio e ricavato in area a destinazione d’uso commerciale al dettaglio. L’edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore, sulla base delle procedure stabilite dalla Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall’articolo 29 della presente normativa;  

b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale classificato, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 114/1998, media o grande struttura di vendita, costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d’uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, di cui al comma 1 bis, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un’unica autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall’articolo 26 della l.r. n. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio; nei casi non previsti dal citato articolo è soggetto a concessione edilizia che è rilasciata con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio nonché dall'articolo 28 della presente normativa. Le singole autorizzazioni commerciali possono discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo;  

c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l’articolo 12 definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani e localizzazioni commerciali urbane non addensate, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che possono costituirsi in forma associata e/o societaria, anche a capitale misto, per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing. Nell’ambito delle proprie competenze, il comune può sottoscrivere un preciso programma unitario di attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare;  

d) centro commerciale pubblico: è rappresentato solo da mercati su area pubblica e da unità immobiliari predisposte per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche disciplinata dal titolo X del decreto legislativo n. 114/1998.  
5 – L’apertura del CC è soggetta ad autorizzazione commerciale comunale, nel rispetto della programmazione comunale e regionale.

6 – La domanda di autorizzazione di un medio centro commerciale è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune dove ha sede il locale per l’esercizio dell’attività commerciale.  L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Vale il silenzio-assenso.
La domanda di autorizzazione di un grande centro commerciale è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune dove ha sede il locale per l’esercizio dell’attività commerciale, che la inoltra a Città metropolitana/Provincia e Regione ed  è esaminata dalla conferenza dei servizi con le stesse regole delle grandi strutture.


7 – Il progetto del centro commerciale dovrà essere sottoposto alla fase di verifica ambientale, secondo quanto previsto dall’art. 10 della L.r. n. 40/1998.


8. Autorizzazione urbanistica regionale

Nel caso in cui il centro commerciale abbia una superficie lorda di pavimento uguale o superiore a 4.000 mq, prima del rilascio del permesso a costruire, è necessario acquisire l’autorizzazione regionale, di cui ai commi 7,8,9,10 e 11 della L.r. n. 56/1977.


Oneri aggiuntivi

I centri commerciali medi, in alcuni casi specifici, sono soggetti al pagamento di un “onere aggiuntivo” destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio nelle aree interessate dal loro insediamento.


Oneri aggiuntivi

I centri commerciali grandi sono soggetti al pagamento di un “onere aggiuntivo” destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio nelle aree interessate dal loro insediamento.

Protocollo ITACA

Nel caso la superficie di vendita complessiva del centro commerciale superi i 4.500 mq il progetto è subordinato al raggiungimento dei valori di qualità ambientale ed energetica degli edifici del sistema di valutazione originato da iiSBE Italia denominato Protocollo Itaca

Riferimenti Normativi

  • Decreto legislativo 114/98 e s.m.i.
  • Legge Regionale 28/99 e s.m.i.
  • Deliberazione di Giunta Regionale n. 563-13414 del 29.10.1998 e s.m.i.
  • Decreto Legislativo 59/2010
  • Legge 241/90 e s.m.i.
  • L.vo 222/2016

Modelli

Regime amministrativo: di CENTRI COMMERCIALI CLASSICI E SEQUENZIALI AUTORIZZAZIONE. ( Nuova attività, Trasferimento sede, Ampliamento. o Riduzione Superficie , Modifica Settore Merceologico e Redifinizione Composizione Interna )
Sono soggette a DOMANDA e al rilascio di autorizzazione oppure a DOMANDA + SCIA oppure a DOMANDA + SCIA unica oppure a DOMANDA + altre domande o segnalazioni (secondo la merceologia venduta e gli abbinamenti di vendita di specifici prodotti come gli alcolici, i farmaci da banco i medicinali veterinari, il GPL, i gas infiammabili in recipienti mobili, i fitosanitari, i prodotti agricoli, i preziosi, le armi non da guerra):

  • la nuova attività;
  • il trasferimento di sede;
  • l’ampliamento o la riduzione di superficie;
  • la modifica di settore merceologico;
  • la ridefinizione della composizione interna

Vendita prodotti specifici

Quando l’esercizio vende:

Oppure l’esercizio sia abbinato a:


Qualora nell’esercizio di vicinato siano venduti generi alimentari oppure in caso l’esercizio abbia una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricada in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (esempio: carta o legnami in quantitativo superiore al previsto si ricorrerà Notifica sanitaria e SCIA di prevenzione incendi.


Alla domanda  vanno allegati i modelli specifici:

  • ALCOLICI: comunicazione all’Agenzia delle dogane che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995
  • FARMACI DA BANCO: comunicazione al Ministero della Salute e Agenzia italiana del farmaco e Regione
  • GPL: comunicazione all’Agenzia delle dogane
  • GAS INFIAMMABILI IN RECIPIENTI MOBILI COMPRESSI: comunicazione, all’Agenzia delle dogane
  • FITOFARMACI: domanda di autorizzazione ad ASL per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari
  • PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI ECC.: SCIA Regione per la vendita al minuto di prodotti agricoli ecc.
  • PREZIOSI: domanda di licenza alla QUESTURA
  • ARMI NON DA GUERRA: domanda di licenza alla QUESTURA
  • DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: SCIA Regione per la produzione, trasformazione ecc.
E ancora attenzione alla vendita dei seguenti prodotti e degli allegati da collegare alla SCIA:

  • AUDIOVISIVI: comunicazione a QUESTURA
  • FUNGHI EPIGEI: notifica ASL
  • LATTE CRUDO : comunicazione ad ASL
  • PIANTE E SEMENTI: Legge 987/31 domanda di autorizzazione alla PROVINCIA
  • VIVAI: Legge 987/31 domanda di autorizzazione alla PROVINCIA
Regime amministrativo: Comunicazione ( Subingresso,Sospensione Temporanea e Cessazione )
Sono invece soggette a semplice Comunicazione:

  • il subingresso, (trasferimento di titolarità);
  • la sospensione temporanea dell’attività;
  • la cessazione dell’attività.