Spettacolo e Trattenimenti All’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza inferiore, pari o superiore a 200 persone

da Sapere

1 – Qui si esamina un caso classico di spettacolo e intrattenimento organizzato all’aperto.

2 – Organizzato come attività professionale, il cui diritto è sancito dall’articolo 41 della Costituzione.

3 – Per quanto riguarda gli “spazi all’aperto” – nella mente del legislatore – sembrano essere cosa  diversa dagli “impianti all’aperto destinati ad altra attività”

4 – Tuttavia i secondi – di fatto – sono compresi nel concetto generale di spazi all’aperto, anche se trattandosi di impianti, in genere recintati applicano la procedura sopra indicata e non sono soggetti alle regole della security e della safety.

5 - Gli spazi all’aperto più utilizzati per gli spettacoli e in trattenimenti temporanei con + o – di 200 persone restano sempre le piazze e le vie cittadine.

6 – Per quanto riguarda le manifestazioni all’aperto la procedura si arricchisce con una relazione (valutata da un comitato sovra cpmunale) contenente le misure di sofety dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca l'efficacia del modello organizzativo in discussione.

In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine pubblico, anche modulate in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Nella costruzione del modello organizzativo evocato dalle nuove direttive del Ministero dell’Interno il ruolo iniziale è ricoperto quindi dagli uffici del Comune che ricevono l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da approntarsi, supportati ave necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle forze dell'ordine presenti.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, un ulteriore vaglio sarà rimesso alla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; laddove poi si prospettino condizioni particolari, che richiedano un quid pluris in termini di misure precauzionali potrà richiedersi l'analisi e la valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

 Questi spettacoli all’aperto quando prevedano una capienza pari o inferiore a 200 persone per essere attivati seguono la procedura prevista dal punto 78 dell’allegato A del D.L.vo 222/2016.

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ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

78

Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.

 

      Autorizzazione

 

 

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell’art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80

 

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2

 

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

a) Autorizzazione più comunicazione

 

b) Autorizzazione

a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:

La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

 

b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

 

L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

L. n. 447/1995, art. 8

 

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

 

D.P.R. n. 59/2013

Questi spettacoli all’aperto quando invece prevedano una capienza superiore a 200 persone per essere attivati seguono la procedura prevista dal punto 79 dell’allegato A del D.L.vo 222/2016.

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ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

79

Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza

con capienza superiore a 200 persone.

 

 

Autorizzazione

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2.

 

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

a) Autorizzazione più comunicazione

 

 

 

 

b) Autorizzazione

a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:

La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

 

b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

 

L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

L. n. 447/1995, art. 8

 

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

 

D.P.R. n. 59/2013

L’istanza che va presentata al SUAP innescando un procedimento ordinario deve contenere:

a) una relazione asseverata di un tecnico accompagnata da rappresentazione cartografica che evidenzia i dati generali dell’area aperta utilizzata relativamente ai dati sulle attrezzature installate, realizzate secondo le normative vigenti, sulla capienza prevista e sull’agibilità della stessa (SCIA presentata all’ufficio tecnico tramite SUAP), sull’acustica (comunicazione o istanza di nulla osta di impatto acustico);

b) comunicazione o istanza di nulla osta per impatto acustico nel caso di presenza di impianti di diffusione sonora;

c) la certificazione relativa all’ottenimento dell’agibilità temporanea dell’area;

d) una relazione contenente le misure di safety e security da adottare.

 

Riferimenti Normativi

  • Regio Decreto n° 773 del 18 giugno 1931 TULPS
  • Regio Decreto n° 635 del 6 maggio 1940 Regolamento di esecuzione del TULPS
  • Legge 447/1995 articolo 8
  • DPR 227/2011 art 4 e allegato B
  • PR 59/2013
  • L.vo 222/2016

Modelli

Regime amministrativo: Autorizzazione.
Sono soggette a AUTORIZZAZIONE + SCIA o Comunicazione:

  • l’attività di spettacolo o trattenimento ospitato in modo temporaneo in un’area aperta che hanno una capienza pari o inferiore a 200  ( Modello 78 ) ovvero superiore a 200 persone ( Modello 79) con impianti di diffusione sonora e/o diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;