Autoriparatori

da Sapere

1 – La legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose,denominata ”attività di autoriparazione”

2 – Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli

3 – L'attività in oggetto può essere svolta solo da imprese regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio nella cui provincia ha sede l'unità operativa dell'impresa.

4 – L'attività di autoriparazione si distingue in:

a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.

5 – Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Secondo l'art. 46, del Codice della strada, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:


a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

6 – Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

7 – Va presentata la SCIA di prevenzione incendi nel caso nel caso di a) officine di riparazioni di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300mq. oppure b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti (vedi scheda)

8 – Va presentata la documentazione per la richiesta generale o ordinaria dell’AUA per emissioni in atmosfera nel caso di attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore oppure superiore a 20 kg (vedi scheda)

9 – Va presentata la comunicazione di impatto acustico se non si superano le soglie della zonizzazione comunale oppure nei casi in cui si superino tali soglie la documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico. (vedi scheda)

10 – Va presentata Comunicazione al Sindaco per industria insalubre nel caso di carrozzeria. (vedi scheda)

11 – Va presentata al Servizio Prevenzione sicurezza degli ambienti di lavoro prima dell’avvio dell’attività la richiesta di autorizzazione all’uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei che non dia luogo a emissioni di agenti nocivi.

NOTA SUBINGRESSO

Nel caso di trasferimento di titolarità a titolo definitivo (cessione di azienda per atto tra vivi o a causa di morte) o a titolo temporaneo (affitto di azienda) per l’attività qui descritta NON ESISTE MODELLO DI SUBINGRESSO in quanto non previsto dalla norma di riferimento (vedi anche DL.vo 222/2016) e l’acquirente o l’erede e l’affittuario procederanno all’utilizzo di un modello di NUOVA APERTURA o di AVVIO.

 

Riferimenti Normativi

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 122  : Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1992, n. 41.
  • Legge 11 dicembre 2012, n. 224 :Modifica  all'articolo  1  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  122, concernente  la   disciplina   dell'attività  di autoriparazione. (GU n.297 del 21-12-2012)   Vigente al: 5-1-2013
  • D.LGS 222/2016 - TABELLA A

Modelli

Regime amministrativo: Comunicazione. ( Sospensione Temporanea e Cessazione )
Sono invece soggette a semplice Comunicazione:

  • la sospensione temporanea dell’attività;
  • la cessazione dell’attività.
Regime amministrativo: SCIA ( Avvio Attività )
Sono soggette a SCIA unica con SCIA prevenzione incendi o a SCIA condizionata con istanza di AUA

  • l’apertura dell’attività.

Va presentata la SCIA di prevenzione incendi nel caso di officine di riparazioni di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300mq. oppure  di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

Va presentata la documentazione per la richiesta generale o ordinaria dell’AUA per emissioni in atmosfera nel caso di attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore oppure superiore a 20 kg.

Va presentata la comunicazione di impatto acustico se non si superano le soglie della zonizzazione comunale oppure nei casi in cui si superino tali soglie la documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico.


Va presentata Comunicazione al Sindaco per industria insalubre nel caso di carrozzeria.