Commercio al Dettaglio in sede Fissa : Esercizi di Vicinato

da Sapere

1 – Per commercio al dettaglio si deve intendere l’attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, al consumatore finale in appositi locali aventi destinazione commerciale.

2 – I settori merceologici sono due: il settore alimentare e quello non alimentare.

3 – Le tipologie di esercizi commerciali, che si differenziano a seconda della superficie di vendita, sono: gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita.

4 – Gli esercizi di vicinato sono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio alimentari o non alimentari, aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. o a 250 mq. se il comune ha più di 10.000 abitanti. Gli esercizi di vicinato possono anche essere ubicati all'interno dei centri commerciali.

5 – L’apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune dove ha sede il locale per l’esercizio dell’attività commerciale.  Anche l’apertura di un esercizio di vicinato collocato all’interno di un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, fatta salva l'effettiva disponibilità dei locali nel centro commerciale.

6 – L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 ha superato nella sostanza la definizione di esercizio commerciale dettato dalla Regione Piemonte nella DCR 563-13414 del 1999 e s.m.i. che così recitava:

Per esercizio commerciale si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. Ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione (SCIA) commerciale.”

Infatti dall’11 dicembre 2016 sarà possibile per un esercizio di vicinato occupare oltre che il luogo fisicamente delimitato da pareti continue, una porzione di suolo pubblico previo ottenimento della relativa concessione.   Senza che questo – tuttavia – costituisca un ampliamento della superficie di vendita.

Anche se di fatto, per superficie di vendita di un esercizio commerciale si debba intendere l’intera area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Ai fini del titolo d’esercizio non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e aggiungiamo ora l’area esterna occupata in base a regolare concessione.

7 – Inoltre va sottolineato che la superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano prevalentemente merci ingombranti,  dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili), può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di un atto di impegno d’obbligo tra Comune ed operatore che delimita la superficie di vendita e costituisce integrazione alla SCIA e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta.

8 – Qualora nell’esercizio di vicinato siano venduti specifici prodotti come, gli alcolici, i farmaci da banco i medicinali veterinari, il GPL, i gas infiammabili in recipienti mobili, i fitosanitari, i prodotti agricoli, i preziosi, le armi non da guerra oltre che naturalmente il latte crudo, i funghi epigei, i prodotti audiovisivi le SCIA di sistema andranno integrate con i relativi modelli di istanza, di SCIA o di comunicazione.

9. Qualora nell’esercizio di vicinato siano venduti generi alimentari oppure in caso l’esercizio abbia una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricada in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (esempio: carta o legnami in quantitativo superiore al previsto si ricorrerà alla notifica sanitario e alla SCIA di prevenzione incendi).  (vedi schede)

10 - Nonostante la liberalizzazione degli orari, l’esercente deve comunicare l’orario prescelto sia al Comune (tramite mail certificata) sia alla clientela tramite cartello apposto su una vetrina.

 

Riferimenti Normativi

  • Decreto legislativo 114/98 e s.m.i.
  • Legge Regionale 28/99 e s.m.i.
  • Deliberazione di Giunta Regionale n. 563-13414 del 29.10.1998 e s.m.i.
  • Decreto Legislativo 59/2010
  • Legge 241/90 e s.m.i.
  • L.vo 222/2016
  • D.lgs. n. 126/2016

Modelli

Regime amministrativo: Comunicazione. ( Subingresso, Sospensione Temporanea e Cessazione )
Sono soggette a semplice Comunicazione:

  • il subingresso, (trasferimento di titolarità);
  • la sospensione temporanea dell’attività;
  • la cessazione dell’attività.
Regime amministrativo: Comunicazione. ( Variazioni Societarie, Legale Rappresentante Soggetto che ha i requisiti professionali)
Nota: Come previsto dall’articolo 6 bis comma 4 della LR 28/1998  per gli Esercizi di vicinato e per le forme speciali di vendita   (Modifica del 2015 LR 3) è possibile prevedere anche al di fuori di quanto previsto dall’allegato A del D.L.vo 222/2016 quanto segue:

Comma 4. Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3 e le altre fattispecie non espressamente previste dal presente articolo sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al d.lgs. 222/2016. Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 bis della l. 241/1990.

Il modello che segue prevede le seguenti variazioni: societaria (Denominazione capitali/Ragione persone/Tipologia) – legale rappresentante – soggetto che ha i requisiti professionali

Regime amministrativo: SCIA ( Nuova attività, Trasferimento sede, Ampliamento superficie e Ampliamento merceologico )
Sono soggette a SCIA, SCIA unica o a SCIA condizionata (secondo la merceologia venduta e gli abbinamenti di vendita di specifici prodotti come gli alcolici, i farmaci da banco i medicinali veterinari, il GPL, i gas infiammabili in recipienti mobili, i fitosanitari, i prodotti agricoli, i preziosi, le armi non da guerra):

  • la nuova attività;
  • il trasferimento di sede;
  • l’ampliamento di superficie;
  • l’ampliamento merceologico.

Vendita prodotti specifici

Quando l’esercizio di vicinato vende:

Oppure l’esercizio di vicinato sia abbinato a:


Qualora nell’esercizio di vicinato siano venduti generi alimentari oppure in caso l’esercizio abbia una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricada in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 ( esempio: carta o legnami in quantitativo superiore al previsto si ricorrerà Notifica sanitaria e SCIA di prevenzione incendi.

- L’ASL sul portale mette a disposizione anche una serie di altri modelli utili:
 
 
 
 
 


la SCIA di vicinato diventa – di fatto – una SCIA UNICA oppure CONDIZIONATA e alla segnalazione vanno allegati i modelli specifici :

  • ALCOLICI: comunicazione all’Agenzia delle dogane che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995
  • FARMACI DA BANCO: comunicazione al Ministero della Salute e Agenzia italiana del farmaco e Regione
  • GPL: comunicazione all’Agenzia delle dogane
  • GAS INFIAMMABILI IN RECIPIENTI MOBILI COMPRESSI: comunicazione, all’Agenzia delle dogane
  • FITOFARMACI: domanda di autorizzazione ad ASL per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari
  • PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI ECC.: SCIA Regione per la vendita al minuto di prodotti agricoli ecc.
  • PREZIOSI: domanda di licenza alla QUESTURA
  • ARMI NON DA GUERRA: domanda di licenza alla QUESTURA
  • DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: SCIA Regione per la produzione, trasformazione ecc.
E ancora attenzione alla vendita dei seguenti prodotti e degli allegati da collegare alla SCIA:

  • AUDIOVISIVI: comunicazione a QUESTURA
  • FUNGHI EPIGEI: notifica ASL
  • LATTE CRUDO : comunicazione ad ASL
  • PIANTE E SEMENTI: Legge 987/31 domanda di autorizzazione alla PROVINCIA
  • VIVAI: Legge 987/31 domanda di autorizzazione alla PROVINCIA