Acconciatori

da Sapere

1 – L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto

estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, o ogni altro servizio inerente o complementare.

2 – L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

3 – Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

4 – La segnalazione di inizio attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

5 – In caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività è necessario presentare una SCIA condizionata completa di istanza di AUA (Autorizzazione unica ambientale).

6 – I trattamenti e i servizi sopra elencati possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici ed è possibile per le imprese esercenti l’attività di acconciatore vendere o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (non si applicano le disposizioni contenute nelle normative in materia di commercio in sede fissa).

7 – Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

8 – L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

9 – Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi espressamente sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

10 – Per esercitare l'attività professionale di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 174/2005, previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

  1. a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di  specializzazione di contenuto prevalentemente pratico  ovvero  da  un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
  1. b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

 

11 – Il periodo di inserimento cui consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di:

  • titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro
  • dipendente
  • familiare coadiuvante, collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Presentazione della Domanda

La domanda per l’accertamento e attestazione del periodo lavorativo per l’ammissione all’esame tecnico-pratico e ai corsi di formazione teorica per conseguire l’abilitazione di Acconciatore deve essere presentata dall’interessato o da un soggetto delegato e inoltrata alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - compilando l’apposito Modulo C

Con DD n. 493 A19020 del 27.07.2015, disponibile a pagina

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/31/attach/dda1900000493_085.pdf,  sono state approvate le linee guida concernenti indicazioni di carattere operativo per l’accertamento e attestazione del periodo lavorativo sia per l’ammissione all'esame teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore per conseguire la qualificazione professionale di estetista e sia per l’ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica per conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore.

 

Norme transitorie

L’articolo 6, al comma 2 della Legge 174/2005, prevede che “I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3.”.

L’articolo 7 della citata Legge 174/2005 recita “La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.”.

In presenza dei requisiti maturati entro il 31 gennaio 2009 si applica la disciplina prevista dalla Legge n. 161/1963 come risulta dagli articoli 6 e 7 della Legge 174/2005 e dai pareri in argomento del Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2014 Protocollo n. 188379 e in data 20 novembre 2014 Protocollo n. 205832. L’accertamento del ricorrere dei requisiti richiesti spetta ora ai Comuni, i quali provvedono nei termini di legge alle opportune verifiche su quanto dichiarato dal soggetto nella SCIA e sulla documentazione da questi ad essa allegata.

Riferimenti Normativi

  • Legge 17 agosto 2005 n° 174
  • Articolo 13 LR 38/2009
  • Legge 241/90 e s.m.i.
  • D.L.vo 59/2010
  • D.L.vo 222/2016

Modelli

Regime amministrativo: Comunicazione. ( Sospensione Temporanea, Cessazione e Affitto Cabina,Poltrona .. )
Sono invece soggette a semplice Comunicazione:

  • la sospensione temporanea dell’attività;
  • la cessazione dell’attività;
  • l’affitto di Cabina, Poltrona (non unificato).
Regime amministrativo: SCIA. ( Apertura,Trasferimento sede, Subingreso e Variazione di Denominazione )
Sono soggette a SCIA o a SCIA condizionata con istanza di AUA (in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività):
  • l’apertura dell’attività,
  • il trasferimento di sede.
  • il subingresso
  • la variazione di denominazione