Produzione trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale

da Sapere

1 – Ai sensi dell’art. 4, c.3 del Regolamento 853/2004/CE, l’avvio di uno stabilimento di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animale destinati ad altre imprese alimentari, per cui sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Regolamento (salvo quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 2), oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento CE 852/2004, può avvenire solo se la regione territorialmente competente:

- ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un'ispezione in loco;

oppure:

- ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale.

2 – Pertanto, le imprese che intendono attivare stabilimenti per la macellazione di animali, la lavorazione delle carni, del latte, delle uova o dei prodotti della pesca, prima di iniziare l’attività devono ottenere il RICONOSCIMENTO del possesso di tali requisiti da parte della regione.

3 – L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune ove è ubicato lo stabilimento, che la trasmette alla regione territorialmente competente.

4 – Sono esclusi dall’obbligo di riconoscimento, dovendo ottenere la sola REGISTRAZIONE ai sensi del Reg. 852/04, le strutture per:

a) il commercio al dettaglio, inteso come movimentazione e/o trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nei punti di vendita diretta al consumatore finale;

b) le attività all'ingrosso che si limitano ad operazioni di trasporto o di magazzinaggio di prodotti di origine animale (esclusa la frigo-conservazione di alimenti non confezionati).

5 – Le eventuali modifiche di tipologia produttiva o impiantistica a stabilimenti riconosciuti devono essere comunicate alla Regione che provvede, ove necessario, a rilasciare un decreto di riconoscimento aggiornato.