Vendita di prodotti fitosanitari

da Sapere

1 – Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 290/2001, il commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, l’apertura e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità sanitaria individuata dalla regione. Vista la loro possibile pericolosità per possibili inquinamenti, contaminazioni od accumuli in riferimento all'uomo, alla flora, alla fauna e, più in generale all'ambiente, la loro produzione, l'immissione sul mercato e il loro uso è regolamentato da specifiche norme sovrastatali, nazionali e locali.

2 – L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune che la trasmette all’autorità competente (Regione o ASL delegata).

3 – A ciascun deposito o locale di vendita deve essere preposto un institore o procuratore o persona maggiorenne o lo stesso titolare dell’impresa, per la gestione di esso.

4 – Il preposto deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, a carattere personale, rilasciato dall'Autorità sanitaria individuata dalla regione con validità di 5 anni (rinnovabile su richiesta del titolare), sulla base di competenze e modalità individuate dalla regione stessa.

5 – La vendita di prodotti fitotosanitari richiede la presenza di almeno una persona (titolare o dipendente), in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e l'ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti.

6 – All’atto della vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

7 – I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.

8 – Per “locale” di vendita si intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.

9 – Un prodotto fitosanitario è un prodotto pronto all'impiego, previa diluizione in acqua (salvo eccezioni), utilizzabile per proteggere e conservare i vegetali (e i prodotti i vegetali) o influirne sui processi vitali (crescita, ecc..). La protezione è intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti. Inoltre i prodotti fitosanitari sono utilizzabili per distruggere vegetali indesiderati, controllarne o evitarne la crescita.[1] Nel mondo sono noti con il termine di "prodotti per la protezione delle piante" (PPP - Plant Protection Product).

10 – Nella lingua italiana sono chiamati anche agrofarmaci o fitofarmaci e talvolta sono definiti, con approssimazione, antiparassitari o anticrittogamici, sebbene i primi siano in prevalenza insetticidi (contro i parassiti di piante e animali) mentre i secondi semplicemente sinonimo di fungicidi. I prodotti fitosanitari appartengono al gruppo dei pesticidi insieme a molti biocidi. I prodotti fitosanitari sono utilizzati in agricoltura sulle coltivazioni, anche sui prodotti raccolti; inoltre in campo forestale e in ambito non agricolo quando usati sulle piante o nel mondo vegetale in genere.

11 – I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave e colui che li vende deve essere provvisto di un registro o schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'ASL competente per territorio.