Prevenzione Incendi

da Sapere

1 – I Comandi dei Vigili del fuoco accertano che i progetti delle attività soggette al loro controllo siano rispondenti alla vigenti norme in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità della prevenzione incendi e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività e degli impianti.

2 – Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull’agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell’incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

3 – Il Decreto Ministeriale 23 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A partire dal 2 gennaio 2019, verrà introdotta la nuova regola tecnica verticale inerente alla prevenzione antincendio nelle attività commerciali (di superficie lorda superiore a 400 metri quadri). La nuova regola tecnica verticale, quindi, si va a sommare alle regole tecniche già introdotte dal Decreto Ministeriale 23 agosto 2015.

4 – Antincendio, attività commerciali

Le attività commerciali verranno catalogate sulla base della loro dimensione (in metri quadri) e del numero dei piani dell’immobile. Al fine di calcolare la superficie lorda utile, non devono essere prese in considerazione solo le aree destinate alla vendita, ma anche quelle usate per depositi, servizi e spazi comuni coperti adeguati all’attività commerciale.

Mentre possono essere escluse le quote dei piani dei percorsi di collegamento dell’attività commerciale con altre attività come i locali di pubblico spettacolo e le autorimesse.

Le misure di sicurezza di cui sarà necessario dotarsi, subiranno modifiche sulla base delle dimensioni: le misure saranno più rigide se si supereranno i 1500 metri quadri.

Inoltre, le regole richiedono di considerare la presenza di aree a rischio, come i piani interrati e le aree dove si svolgono lavorazioni pericolose o indirizzate alla ricarica dei muletti. Si dovrà tenere conto, considerando le dimensioni e il numero dei piani, delle prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali. Dopodiché, sarà necessario preparare l’uscita antincendio, considerando il tutto, tra cui anche la densità di affollamento attesa. Le attività saranno obbligate ad attrezzarsi dei sistemi di controllo antincendio e saranno tenute ad impiegare determinate accortezze per quanto riguarda la sicurezza degli impianti tecnologici.

5 – Antincendio, regole tecniche verticali: cosa sono?

Le nuove regole tecniche verticali per le attività commerciali, sono necessarie a qualificare una determinata attività, attraverso informazioni aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dal Codice Prevenzione Incendi. Chiaramente, le nuove regole tecniche verticali, faranno parte del Codice Prevenzione Incendi. Le nuove regole tecniche verticali sono diverse dalla regola tecnica orizzontale che, invece, si occupa di uniformare le varie fasi della progettazione antincendio per stabilire i criteri operativi e progettuali validi per più attività.

6 – Antincendio, Codice di prevenzione incendi

È importante ricordare che il Codice viene applicato sia alle attività di nuova realizzazione che a quelle esistenti, alla progettazione, realizzazione ed esercizio di attività industriali e produttive, tra cui:

  • Officine meccaniche
  • Stabilimenti per la lavorazione di alimenti, di carta e cartone
  • Per la produzione di arredamento e abbigliamento, di prodotti in gomma, plastica e metalli
  • Stabilimenti di produzione di lateriziCementifici
  • Centri informatici di elaborazione e archiviazione dati
  • Depositi di combustibili

Vengono perciò esclusi gli alberghi, le strutture sanitarie, gli edifici di civile abitazione ecc. Grazie al Codice, quindi, sono state introdotte delle norme più flessibili, permettendo ai professionisti di poter selezionare una soluzione tra quelle prescrittive (soluzione progettuale di istantanea applicazione in determinati casi e assicura il conseguimento del relativo livello di prestazione senza aver bisogno di altre valutazioni tecniche), quelle alternative (dove il progettista deve dimostrare l’ottenimento del connesso livello di prestazione, utilizzando una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio consentita) e il procedimento in deroga (in cui il progettista deve dimostrare l’ottenimento degli obiettivi di sicurezza, usando una metodologia di progettazione della sicurezza consentita).

7 – Le norme tecniche di prevenzione incendi

Le norme tecniche di prevenzione incendi indicate dall’art. 15 del decreto n. 139/2006 sono state emanate con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (nota 1), noto come Codice di prevenzione incendi o Testo unico di prevenzione incendi, che tuttavia non è applicabile alla totalità delle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco.

Le misure di prevenzione incendi sono rivolte, pertanto, ai fattori che influenzano le cause dell’incendio e che riducono la probabilità che si verifichi l’incendio, quali, a titolo di esempio e non esaustivo, si indicano:

  • la corretta destinazione d’uso dei locali;
  • la limitazione del carico d’incendio (2);
  • l’esecuzione degli impianti tecnici e tecnologici, generali e di servizio, secondo le norme vigenti e la regola dell’arte;
  • la manutenzione periodica degli impianti tecnologici;
  • il rispetto dei divieti (ad esempio, di fumo, di uso di fiamme libere, ecc.);
  • la corretta realizzazione delle aree a rischio specifico;
  • l’istruzione del personale sul comportamento da tenere per prevenire l’insorgenza dell’incendio.

Le misure di protezione

Le misure di protezione contro l’incendio sono rivolte a contenere nello spazio e nel tempo, entro limiti accettabili, l’energia rilasciata dagli incendi. Possono suddividersi in:

1) misure di protezione passiva, che hanno lo scopo di contenere i danni alle strutture e di evitare e/o limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione.

Tra queste si indicano, a titolo di esempio e non esaustivo, le seguenti:

  • la corretta ubicazione dell’attività;
  • la realizzazione di elementi strutturali dotati di idonea resistenza al fuoco (3);
  • l’interposizione di idonee distanze di sicurezza (4);
  • la realizzazione di una compartimentazione (5) congrua con il carico d’incendio;
  • la corretta articolazione planivolumetrica dei locali;
  • la realizzazione di sistemi di aerazione dei locali;
  • la realizzazione di idonei sistemi di vie di uscita (6);
  • l’impiego di materiali classificati ai fini della reazione al fuoco (7);

2) misure di protezione attiva, che sono rivolte al contenimento dello sviluppo dell’incendio per mezzo di impianti di estinzione dell’incendio, di rivelazione e di evacuazione dei prodotti di combustione.

Tra queste si indicano, a titolo esemplificativo, le seguenti:

  • la realizzazione di impianti di rivelazione automatica degli incendi;
  • la realizzazione di idonei sistemi di allarme e di segnalazione;
  • la realizzazione di impianti di evacuazione dei fumi e del calore;
  • l’installazione di impianti fissi e/o automatici di estinzione;
  • la realizzazione di impianti di illuminazione di sicurezza;
  • l’installazione di idonei mezzi di estinzione portatili.

Al fine di conseguire un livello ottimale di protezione, la scelta delle misure attive e passive deve fondarsi su criteri basati sull’analisi dei rischi derivanti dallo sviluppo dell’incendio.

Si sottolinea, infine, che gli enti e i privati, responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, hanno l’obbligo di mantenere in perfetto stato di efficienza i sistemi, le attrezzature, i dispositivi e tutte le altre misure di sicurezza antincendio assunte e di effettuare con cadenza periodica le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione.

Il mancato adempimento dell’obbligo comporta la decadenza di validità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la necessità di riattivare i procedimenti di prevenzione incendi.

9 – E quando mancano norme specifiche?

Nel caso specifico di attività per le quali mancano norme tecniche progettuali, bisognerà assumere quale riferimento criteri di progettazione che mirino a conseguire gli obiettivi della salvaguardia della vita umana e dell’incolumità delle persone, nonché la tutela dei beni e dell’ambiente.

Tali principi si basano sul condizionamento del processo di combustione sia allo stato potenziale, mediante l’assunzione di misure di prevenzione vere e proprie, finalizzate a ridurre la probabilità di insorgenza dell’incendio, sia mediante l’attuazione di misure di protezione finalizzate alla mitigazione degli effetti dell’incendio, capaci di contenerne lo sviluppo e limitarne le conseguenze.

Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fino all’adozione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

Note

(1) Decreto del Ministero dell’interno 3 agosto 2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(2) Si definisce carico di incendio il potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente (decreto del Ministero dell’interno 30 novembre 1983, come modificato dal decreto del Ministero dell’interno 9 marzo 2007).

(3) La resistenza al fuoco è una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale, nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi (decreto del Ministero dell’interno 30 novembre 1983, come modificato dal decreto del Ministero dell’interno 9 marzo 2007).

 

(4) Le distanze di sicurezza sono così definite:

  • la distanza di sicurezza esterna è il valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericolo di un’attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno all’attività stessa o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate;
  • la distanza di sicurezza interna è il valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di un’attività;
  • la distanza di protezione è il valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di un’attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell’area su cui sorge l’attività stessa.

(5) Il compartimento antincendio è quella parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione (decreto del Ministero dell’interno 30 novembre 1983, come modificato dal decreto del Ministero dell’interno 9 marzo 2007).

(6) La via di uscita è un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro (decreto del Ministero dell’interno 30 novembre 1983).

(7) La reazione al fuoco è il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5, con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili (decreto del Ministero dell’interno 30 novembre 1983).