Vendita di armi diverse da quelle da guerra

da Sapere

1 – Sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. Non sono armi gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

2 – L'art. 31 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza stabilisce che «Non si può fare raccolta per ragioni di commercio o industria o porre comunque in vendita armi senza la licenza del questore».

3 – Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente, oltre che a specifici requisiti soggettivi.

4 – Nell'autorizzazione sono indicate le specie e le quantità delle armi nonché i locali dove esse sono raccolte, messe o detenute per la vendita. L'attività della vendita delle armi deve svolgersi esclusivamente nei locali indicati nell'autorizzazione.

5 – L'autorizzazione si ottiene presentando un'apposita domanda allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo, che la trasmette alla Questura competente per territorio affinchè l'Ente rilasci l'autorizzazione prevista dall’art. 31 T.U.L.P.S.