Grandi Strutture Commerciali

da Sapere

1 – Le grandi strutture di vendita sono esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

2 – Le grandi strutture di vendita possono essere singole (es. ipermercati, bricocenter, mobilifici) o assumere una struttura complessa nel caso dei centri commerciali dove più esercizi commerciali sono inseriti in un fabbricato o in un parco a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

3 – L’apertura è soggetta ad autorizzazione commerciale comunale, nel rispetto della programmazione comunale e regionale che prevede il riconoscimento di “addensamenti” e “localizzazioni”.

4 – La domanda di autorizzazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune dove ha sede il locale per l’esercizio dell’attività commerciale, che la inoltra a Città metropolitana/Provincia e Regione.

5 – L'istanza, in sede regionale, è esaminata dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano, obbligatoriamente, il Comune procedente, la Città metropolitana/Provincia e la Regione. Possono, altresì, partecipare a titolo consultivo: i rappresentanti dei comuni contermini, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, nonché delle organizzazioni delle imprese del commercio, più rappresentative a livello regionale.

6 – La conferenza dei servizi si svolge in seduta pubblica e si conclude con la sottoscrizione di un verbale da parte delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria. La deliberazione della conferenza dei servizi, adottata a maggioranza degli aventi diritto, costituisce presupposto vincolante per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

7 – L’autorizzazione deve essere rilasciata dal comune entro 120 giorni dall’avvio del procedimento in sede regionale. Vale il silenzio-assenso.

8 – In caso di apertura di una grande struttura di vendita congiuntamente con attività di commercio all’ingrosso, l’interessato presenta contestualmente alla domanda di rilascio dell’autorizzazione per la medesima la comunicazione per l’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso.

9-  Compatibilità ambientale

Ai fini della realizzazione della grande struttura di vendita, il progetto deve essere sottoposto alla fase di verifica ambientale, secondo quanto previsto dall’art. 10 della L.r. n. 40/1998.

10 - Autorizzazione urbanistica regionale

Nel caso in cui la grande struttura di vendita abbia una superficie lorda di pavimento uguale o superiore a 4.000 mq, prima del rilascio del permesso a costruire, è necessario acquisire l’autorizzazione regionale, di cui ai commi 7,8,9,10 e 11 della L.r. n. 56/1977.

11 - Oneri aggiuntivi

Le grandi strutture di vendita sono soggette al pagamento di un “onere aggiuntivo” destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio nelle aree interessate dal loro insediamento.

12 - Protocollo ITACA

Nel caso la superficie di vendita complessiva della grande struttura superi i 4.500 mq il progetto è subordinato al raggiungimento dei valori di qualità ambientale ed energetica degli edifici del sistema di valutazione originato da iiSBE Italia denominato appuntoProtocollo ITACA.

Riferimenti Normativi

  • Decreto legislativo 114/98 e s.m.i.
  • Legge Regionale 28/99 e s.m.i.
  • Deliberazione di Giunta Regionale n. 563-13414 del 29.10.1998 e s.m.i.
  • Decreto Legislativo 59/2010
  • Legge 241/90 e s.m.i.
  • D.l.vo 222/2016

Modelli

Regime amministrativo: Autorizzazione. ( Nuova Attività, Trasferimento Sede, Ampliamento o Riduzione Superficie e Modifica Settore Merceologico )
Sono soggette a DOMANDA e al rilascio di autorizzazione oppure a DOMANDA + SCIA unica oppure a DOMANDA + altre domande o segnalazioni (secondo la merceologia venduta e gli abbinamenti di vendita di specifici prodotti come gli alcolici, i farmaci da banco i medicinali veterinari, il GPL, i gas infiammabili in recipienti mobili, i fitosanitari, i prodotti agricoli, i preziosi, le armi non da guerra):

  •     la nuova attività,
  •     il trasferimento di sede,
  •     l’ampliamento o la riduzione di superficie,
  •     la modifica di settore merceologico.

Vendita prodotti specifici

Quando l’esercizio vende:

Oppure l’esercizio sia abbinato a:


alla doamanda vanno allegati i modelli specifici :

  • ALCOLICI: comunicazione all’Agenzia delle dogane che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995
  • FARMACI DA BANCO: comunicazione al Ministero della Salute e Agenzia italiana del farmaco e Regione
  • GPL: comunicazione all’Agenzia delle dogane
  • GAS INFIAMMABILI IN RECIPIENTI MOBILI COMPRESSI: comunicazione, all’Agenzia delle dogane
  • FITOFARMACI: domanda di autorizzazione ad ASL per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari
  • PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI ECC.: SCIA Regione per la vendita al minuto di prodotti agricoli ecc.
  • PREZIOSI: domanda di licenza alla QUESTURA
  • ARMI NON DA GUERRA: domanda di licenza alla QUESTURA
  • DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: SCIA Regione per la produzione, trasformazione ecc.
E ancora attenzione alla vendita dei seguenti prodotti e degli allegati da collegare alla SCIA:
  • AUDIOVISIVI: comunicazione a QUESTURA
  • FUNGHI EPIGEI: notifica ASL
  • LATTE CRUDO : comunicazione ad ASL
  • PIANTE E SEMENTI: Legge 987/31 domanda di autorizzazione alla PROVINCIA
  • VIVAI: Legge 987/31 domanda di autorizzazione alla PROVINCIA

Qualora nell’esercizio di vicinato siano venduti generi alimentari oppure in caso l’esercizio abbia una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricada in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (esempio: carta o legnami in quantitativo superiore al previsto si ricorrerà alla notifica sanitario e alla SCIA di prevenzione incendi).


- L’ASL sul portale mette a disposizione una serie di modelli utili:
 
 
 
 
 



Regime amministrativo: Comunicazione ( Subingresso,Sospensione Temporanea e Cessazione )
Sono invece soggette a semplice Comunicazione:

  • il subingresso, (trasferimento di titolarità);
  • la sospensione temporanea dell’attività;
  • la cessazione dell’attività.