Spaccio Interno
da Sapere
1- Si tratta di un attività spesso equivocata perché – di fatto – lo spaccio interno consiste nella vendita di prodotti vari (alimentari e non) a favore:
- di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
- di militari;
- di soci di cooperative di consumo;
- di aderenti a circoli privati;
nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.
2 – La SCIA va presentata allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
3 – La persona preposta alla gestione dello spaccio deve possedere solo i requisiti morali e non quelli professionali perché l’attività è rivolta a una ristretta cerchia di soggetti.
4 – L’azienda dichiara, inoltre, che la sede dell’esercizio possiede i requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso e da ultimo dalle normative di settore vigenti.
5 – Qualora nell’esercizio di vicinato siano venduti generi alimentari oppure in caso l’esercizio abbia una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricada in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (esempio: carta o legnami in quantitativo superiore al previsto si ricorrerà alla notifica sanitario e alla SCIA di prevenzione incendi). (vedi schede)
Riferimenti Normativi
- Decreto legislativo 114/98 e s.m.i. Titolo VI articolo 16
- Legge Regionale 28/99 e s.m.i.
- Legge 241/90 e s.m.i.
- D.l.vo 222/2016
- D.lgs. n. 126/2016
Modelli
- il subingresso, (trasferimento di titolarità),
- la sospensione temporanea dell’attività,
- la cessazione dell’attività.
- la nuova attività,
- il trasferimento di sede,
- l’ampliamento di superficie,
- l’ampliamento merceologico.
Vendita prodotti specifici
Quando l’esercizio vende:- alcolici
- farmaci da banco
- fitosanitari
- prodotti agricoli e zootecnici mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati a alimentazione animale
- preziosi
Qualora nell’esercizio di vicinato siano venduti generi alimentari oppure in caso l’esercizio abbia una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricada in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (esempio: carta o legnami in quantitativo superiore al previsto si ricorrerà Notifica sanitaria e SCIA di prevenzione incendi.
La SCIA dello spaccio interno è certamente una SCIA UNICA oppure CONDIZIONATA e alla SCIA vanno allegati i seguenti specifici modelli:
- ALCOLICI: comunicazione all’Agenzia delle dogane che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995
- FARMACI DA BANCO: comunicazione al Ministero della Salute e Agenzia italiana del farmaco e Regione
- FITOFARMACI: domanda di autorizzazione ad ASL per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari
- PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI ECC.: SCIA Regione per la vendita al minuto di prodotti agricoli ecc.
- PREZIOSI: domanda di licenza alla QUESTURA