Vendita di oggetti preziosi

da Sapere

1 – Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

2 – La competenza al rilascio della licenza è del Questore, al quale occorre presentare il modulo (a destra nella colonna dei documenti), corredato della relativa documentazione.