Spettacoli ed Intrattenimenti

Da sapere

1 - Definizione:

Secondo quanto ancora oggi validamente affermato dal Ministero delle Finanze, nella circolare n.165/E dell’ormai lontano 7 settembre 2000, avente per oggetto "Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo",

lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta prevalentemente una partecipazione passiva, ove lo spettatore assiste al fenomeno guardando l’evento così come gli è rappresentato.

Per intrattenimento invece, prosegue il Ministero nella citata circolare, si deve intendere "ciò che è cagione di divertimento" e che implica la partecipazione attiva all’evento.

2 - Normativa

La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dall’art. 68 del T.U.L.P.S..

Dispositivo dell'art. 68 TULPS

FontiTesto unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domesticiCapo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1)Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo(2)(3).

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali(4).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (G.U. 22 aprile 1970, n. 102), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.

2) Comma così modificato dall'art. 164, comma 3, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, successivamente, dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

(3) Vedi, anche, sul nulla-osta per l'esercizio teatrale, l'art. 1, R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946 (G.U. 17 novembre 1936, n. 266), per quello sull'esercizio di spettacoli cinematografici gli artt. 21-22, L. 29 dicembre 1949, n. 958, per le scuole di ballo, la L. 4 gennaio 1951, n. 28, e per l'uso di apparecchi di radiodiffusione all'aperto o in pubblici esercizi, il R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 418.

(4) Per il trasferimento ai comuni della funzione di rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'espletamento di gare di autoveicoli, vedi l'art. 163, comma 2, lett. f), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Vedi, anche, per le gare di velocità di autoveicoli l'art. 9, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e l'art. 17, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, e per le gare aeronautiche gli artt. 183-187, R.D. 11 gennaio 1925, n. 356, testo di legge, quest'ultimo, che, pur essendo stato abrogato dall'art. 1329 del cod. nav. approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, non essendo stato finora emanato il nuovo regolamento, è da ritenere in vigore ancora per quanto non contrasti con le norme di cui al codice della navigazione sopra indicato (tenendo presente che gli articoli da 71 a 75 sono stati abrogati dall'art. 5, D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367).

Dispositivo dell'art. 69 TULPS

FontiTesto unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domesticiCapo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1)Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Note

(1) Articolo così modificato dall'art. 7, comma 8-bis, lett. b), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

Dispositivo dell'art. 71 TULPS

FontiTesto unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domesticiCapo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1)Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Note

(1) Articolo così modificato dall'art. 7, comma 8-bis, lett. c), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

Dispositivo dell'art. 80 TULPS

FontiTesto unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domesticiCapo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1)L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio(2).

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza(3).

Note

(1) Per i limiti di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, vedi l'art. 11, comma 6-ter, L. 15 dicembre 2011, n. 217, come inserito dall'art. 34-quater, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

2) Per l'apertura di locali destinati a spettacoli cinematografici o misti vedi, anche, il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 534 e gli artt. 21 e 22, L. 29 dicembre 1949, n. 958; sull'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, vedi, anche, l'art. 681 del codice penale.

(3) Sull'organizzazione dei servizi antincendi, vedi la L. 13 maggio 1961, n. 469.

A questa scheda seguono tante schede informative fino ad esaurire la casistica di sistema:

scheda 18.1 – LOCALI o IMPIANTI e CENTRI SPORTIVI di SPETTACOLO e TRATTENIMENTO APERTI in MODO PERMANENTE  (capienza + o – 200)

scheda 18.1.1 – LOCALI o IMPIANTI e CENTRI SPORTIVI di SPETTACOLO e TRATTENIMENTO APERTI in MODO TEMPORANEO  (capienza + o – 200)

scheda 18.2 – ATTIVITÀ di SPETTACOLO e TRATTENIMENTO (Temporanea) in STRUTTURE DESTINATE ad ALTRE ATTIVITÀ

scheda 18.3 – ATTIVITÀ di SPETTACOLO e TRATTENIMENTO (Temporanea) in IMPIANTI ALL’APERTO DESTINATI ad ALTRE ATTIVITÀ

scheda 18.4 – SPETTACOLI o TRATTENIMENTI ALL’APERTO con IMPIANTI SOGGETTI a CERTIFICAZIONE di SICUREZZA con capienza pari o inferiore a 200 persone oppure con capienza superiore a 200 persone

scheda 18.5 – EVENTI con capienza pari o inferiore a 200 persone che si concludono entro le 24 del giorno di inizio

3 – Per quanto riguarda i regimi amministrativi da rispettare il riferimento normativo è diventato il D.L.vo 222/2016 conosciuto come SCIA 2 e predisposto dal Ministro Madia nell’ottica della riforma della Amministrazione Pubblica.

4 – A seguito dell’intervento del D.L.vo 222 l’attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore prevista al punto 77 della Tabella A, è stata deregolamentata. Niente autorizzazioni né comunicazioni, salvo la concessione di suolo pubblico, se necessaria.

5 – In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è prevista la Comunicazione al SUAP, se non si superano i limiti previsti dalla zonizzazione comunale, mentre è necessaria l’Autorizzazione con la documentazione di impatto acustico se si superano i limiti.

6 – Per le attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza (palchi o tribune) con capienza pari o inferiore a 200 persone previste al  punto 78 della tabella A è in ogni caso prevista l’Autorizzazione del SUAP, che la trasmette alla Commissione di vigilanza sui locali di spettacolo, il cui sopralluogo è sostituito dalla relazione asseverata di un professionista, nei casi di cui all’art. 141, comma 2.

7 – In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è prevista la Comunicazione al SUAP, se non si superano i limiti previsti dalla zonizzazione comunale, mentre è necessaria l’Autorizzazione con la documentazione di impatto acustico se si superano i limiti.

8 – Per le attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone. il punto 79 della tabella A conferma il regime dell’Autorizzazione integrata eventualmente dalle procedure relative all’impatto acustico, come nei punti precedenti.

9 – Infine per le attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività il punto 80, prevede che l’esercizio di spettacoli ed eventi ospitati in stadi, palazzi dello sport, padiglioni fieristici e altri impianti e strutture all’aperto o al chiuso, sia soggetto ad Autorizzazione, con istanza al SUAP, Commissione di vigilanza ed impatto acustico, come nei punti precedenti.

10 – Qui viene introdotta una sorta di regola generale, e sembra proprio che la disciplina riguardi anche i locali “a carattere privato”, dunque circoli privati, associazioni culturali, ASD e SSD.

11 – Il punto 80 specifica infatti che “In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l’istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.

12 – L’art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.

La norma, attuale, subordina l’effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti.

Ma cos'è la Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo?

E' una commissione tecnica che verifica che il pubblico possa assistere agli spettacoli e/o partecipare agli intrattenimenti in condizioni di sicurezza.

Essa svolge i seguenti compiti:

a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o sui progetti di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

d) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

La capienza complessiva dei locali/luoghi di pubblico spettacolo condiziona la procedura di rilascio della dichiarazione di agibilità, da parte del SUAP.

Il Ministero dell'Interno, con risoluzione n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:

  • per capienza complessiva pari o inferiore a 200 personedeve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati;
  • dal computo è escluso il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne;
  • per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

Nel caso dei locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone, i pareri, le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il decreto ministeriale 19 agosto 1996 (G.U. 12 settembre 1996, n.214).

Pertanto la Commissione non effettua alcun sopralluogo ad opera realizzata.

Dispositivo dell'art. 8 TULPS

FontiTesto unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzioneCapo III - Delle autorizzazioni di polizia

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

Ai sensi dell’art. 8 TULPS, le licenze di P.S. sono personali e non cedibili, pertanto, anche se l’attività verrà esercitata negli stessi locali sui quali attualmente insistono già delle autorizzazioni, quindi trattasi di locali già “verificati” ed autorizzati, poiché il soggetto che andrà a svolgere l’attività (e ne sarà responsabile) sarà diverso dall’attuale, esso dovrà provvedere a chiedere una nuova licenza sui locali avviando l’iter per il rilascio ex novo.

Si conferma che non è corretto alcun modello di comunicazione di subingresso nell’ambito delle attività regolamentate dal TULPS.

In caso si applicazione dell’articolo 12 bis del Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635) nell’ambito delle attività regolamentate dal TULPS l’erede del titolare può chiedere una nuova autorizzazione continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

 

Dispositivo dell'art. 18 TULPS

Fonti → Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza → Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica → Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

(1)I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 (lire 200.000)(2) a euro 413 (800.000)(2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola(3).

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000)(2) a euro 413 (800.000)(2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Locali di spettacolo e trattenimento aperti al pubblico in modo temporaneo con capienza + o – 200 persone

Locali non destinati a attività di spettacolo e intrattenimento, che solo occasionalmente o meglio temporaneamente vengono prescelti per organizzare eventi.

Attività (temporanea) di spettacolo e trattenimento in strutture destinate ad altre attività

Strutture licenziate dal punto di vista urbanistico per attività diverse da quelle che riguardano lo spettacolo e l’intrattenimento, ma che possono anche ospitare eventi e esibizioni.

Attività (temporanea) di spettacolo e trattenimento in impianti all’aperto destinati ad altre attività

Impianti all’aperto licenziati dal punto di vista urbanistico per attività diverse da quelle dello spettacolo e l’ intrattenimento,che spesso per la loro struttura possono ospitare eventi e esibizioni.

Eventi con capienza pari o inferiore a 200 persone che si concludono entro le 24 del giorno di inizio

Dal 9 ottobre 2014 si possono sostituire le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS con Scia per eventi con max 200 persone e conclusione entro le 24 del giorno d' inizio. Resta fermo l’art. 80 Tulps.