Locali o impianti e centri sportivi di spettacolo e trattenimento aperti al pubblico in modo permanente annuale o stagionale con capienza + o – 200 persone

da Sapere

1 – Qui si esamina il caso classico dei veri e propri locali di spettacolo e intrattenimento.

2 – Organizzati come attività professionali, il cui diritto è sancito dall’articolo 41 della Costituzione.

2 – A titolo esemplificativo tra i luoghi  “dedicati” a spettacolo e intrattenimento si possono elencare:

a) i teatri;
b) i cinematografi;
c) ì cinema-teatri;
d) gli auditorium e il conservatorio;
e) le sale da ballo
f) le discoteche al chiuso e all’aperto;
f) gli stadi (calcio, atletica, rugby, tennis ecc.);
g) gli impianti sportivi (palazzetti, palestre, piscine, poligoni di tiro, ippodromi e impianti di equitazione, dotati di tribune in cui si svolgono gare agonistiche;
h) i teatri tenda installati in modo permanente.

 

2 – Questi luoghi per essere attivati annualmente o stagionalmente (periodo maggiore di 60 giorni consecutivi) seguono la procedura prevista dal punto 80 dell’allegato A del D.L.vo 222/2016. Un punto rilevante che genera almeno 4 diversi procedimenti a altrettanti modelli utili.   

3 – I modelli univoci di domanda non sono ancora stati predisposti dal Ministero.  

4 – Il relativo modello di Autorizzazione va stilato sulla base delle scelte di contenuto di ogni singolo Comune.

5 – L’istanza che va presentata al SUAP innescando un procedimento ordinario deve contenere:

a) una relazione asseverata di un tecnico accompagnata da rappresentazione cartografica che evidenzia i dati generali della struttura o dell’impianto relativamente ai dati sulle attrezzature installate, realizzate secondo le normative vigenti, sulla capienza prevista e sull’agibilità della stessa (SCIA presentata all’ufficio tecnico tramite SUAP), sull’acustica (comunicazione o istanza di nulla osta di impatto acustico) e sulla prevenzione incendi;

b) Comunicazione o istanza di nulla osta per impatto acustico nel caso di presenza di impianti di diffusione sonora;

c) Scia Prevenzione incendi nel caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq (da inviare ai VV.FF.);

d) la certificazione relativa all’ottenimento dell’agibilità della struttura (art. 80 TULPS) relativa al rispetto delle condizioni di sicurezza, solidità e carichi sospesi, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti nella stessa installati.

 

6 – Per quanto riguarda i regimi amministrativi da rispettare il riferimento normativo è diventato il D.L.vo 222/2016 conosciuto come SCIA 2 e predisposto dal Ministro Madia nell’ottica della riforma della Amministrazione Pubblica.

7 – Si ricorda il testo dell’art. 80 T.U.L.P.S. che dispone: “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.

8 – Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda generale.

D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - Attività commerciali e assimilabili

SEZIONE I - 5. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

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ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

80

Attività di spettacolo o intrattenimento

 in locali aperti al pubblico

o in strutture

e impianti all’aperto

destinati ad altre attività.

 

Autorizzazione

 

 

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell’articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2,

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2

 

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

a) Autorizzazione più comunicazione

b) Autorizzazione

a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:

La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

L. n. 447/1995, art. 8

 

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

 

D.P.R. n. 59/2013

 

In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l’istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per l’attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi:

 

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

 

Riferimenti Normativi

  • Regio Decreto n° 773 del 18 giugno 1931 TULPS
  • Regio Decreto n° 635 del 6 maggio 1940 Regolamento di esecuzione del TULPS
  • Legge 447/1995 articolo 8
  • DPR 227/2011 art 4 e allegato B
  • PR 59/2013
  • D.L.vo 222/2016

Modelli

Regime Amministrativo: Autorizzazione
Sono soggette a AUTORIZZAZIONE + SCIA o Comunicazione:
  • l’attività di spettacolo o trattenimento in locali destinati in modo permanente annuale o stagionale con capienza pari o inferiore a 200 ovvero superiore a 200 persone con impianti di diffusione sonora e/o diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
  • l’attività di spettacolo o intrattenimento in genere sia a carattere pubblico che privato, con capienza di 100 persone oppure con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico).