Eventi con capienza pari o inferiore a 200 persone che si concludono entro le 24 del giorno di inizio

da Sapere

1Dal 9 ottobre 2014 è possibile sostituire le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS con la Scia per spettacoli ed eventi per un massimo di 200 persone o partecipanti e che si svolgano entro le ore 24 del giorno di inizio, e fermo restando l’osservanza dell’art. 80 Tulps. 

Dispositivo dell'art. 68 TULPS

FontiTesto unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domesticiCapo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1)Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

2In risposta ad un quesito del  Comune di Ravenna, il Ministero dell’Interno, commenta il testo novellato dell’articolo 69 Tulps, fornendo alcune interessanti indicazioni sulla possibilità di avvalersi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

3 – Nel merito, il Ministero osserva che il termine “eventi” non può che contrassegnare tutti gli spettacoli e trattenimenti dal vivo che rientrino nell’ambito di applicazione degli articoli 68 e 69 TULPS.

4Quanto al dato relativo ai 200 partecipanti, o posti, secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno, esso corrisponde in sostanza alla “oggettiva capienza dell’impianto o del luogo” che ospiterà l’attività di spettacolo.

5 – Per spettacoli all’aperto, se è presente una “chiara delimitazione dell’area” può farsi riferimento ai criteri di cui alla Regola Tecnica del 1996 e sue integrazioni (per pubblico in piedi un massimo di 20 persone ogni 10 mq).

6 – Più interessante la risposta al quesito inerente la necessità di assoggettare in ogni caso la manifestazione di spettacolo  alla verifica di agibilità di cui all’art. 80 TULPS. In questo caso, chiariscono gli uffici ministeriali, la s.c.i.a. non prevede “il superamento del regime dei presupposti per il legittimo esercizio dell’attività prima sottoposta ad autorizzazione” .

7 – Dunque la segnalazione certificata d’inizio attività per spettacoli fino a 200 persone dovrà essere “corredata dalla documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza (ad es. ove siano installate attrazioni dello spettacolo viaggiante, la Licenza ex art. 69 TULPS di ciascuna di esse, l’attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo, la documentazione relativa al collaudo periodico, il libretto dell’attrazione aggiornato, l’assicurazione, la dichiarazione di corretto montaggio, ecc.) ”.

8 – Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda degli spettacoli all’aperto.