Commercio su Aree Pubbliche ( Tipo A, B e Temporanee )

da Sapere

1 – Per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggio fisso (autorizzazione tipo a) o in forma itinerante ( autorizzazione tipo b).

2 – Il D.Lvo 222/2016 ha confermato che il sistema è soggetto a regime autorizzatorio.

3 – Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale.

4 – Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l’operatore ha scelto di avviare l’attività.

5 – Il 26 luglio 2010, con la  D.G.R. n. 20-380 e s.m.i. si è voluto dare un forte segnale alla lotta all’evasione fiscale con l’introduzione dell’obbligo di dimostrare, da parte delle imprese operanti l’attività di commercio su area pubblica, la propria regolarità contributiva e fiscale.  

6 – Si precisa che con riferimento a tali verifiche di regolarità fiscale e con particolare riferimento ai termini previsti a carico degli operatori per la presentazione della documentazione e a carico dei comuni ai fini dell’attestazione di regolarità denominata VARA:

  • sono differiti i termini per gli adempimenti previsti per l’anno 2020 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell’emissione del VARA riferito alla verifica per l’anno 2018, fissati in via generale dalla D.G.R. 26 luglio 2010 n. 20-380 e smi al 28 febbraio e al 30 aprile di ogni anno, rispettivamente alle date del 28 febbraio e 30 aprile 2021;
  • sono differiti ulteriormente i termini per gli adempimenti previsti per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell’emissione del VARA riferito alle verifiche per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, come da ultimo differiti con D.G.R. 3 agosto 2017 n. 44-5475 al 30 giugno e 30 settembre 2019, rispettivamente alle date del 28 febbraio e 30 aprile 2021.

Autorizzazioni temporanee

La LR 28/1999 prevede infatti che:

I comuni possono (omissis…) concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone.

Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

Le decisioni comunali relative alla determinazione degli spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee sono assunte previo confronto con le categorie degli operatori del commercio su area pubblica, se a ciò non ostino ragioni di urgenza. Le autorizzazioni temporanee, in quanto accessorie, accedono alle manifestazioni commerciali in via subordinata rispetto alle autorizzazioni di tipo A e B, e in ogni caso non sono consentite manifestazioni commerciali in cui sia precluso l'accesso a chi è in possesso di una autorizzazione di tipo A o B, o sia prevista la sola presenza di autorizzazioni temporanee.

Riferimenti Normativi

  • Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
  • Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

REGIONE PIEMONTE

  • Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
  • D.C.R. n. 626-3799 del 1 marzo 2000 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”
  • Testo coordinato della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 “L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica.
  • Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore come modificata dalle D.G.R. n. 47-2981 del 14.05.2001
  • D.G.R. n. 50-3471 del 9.07.2001  - D.G.R. n. 85-5860 del 17.12.2001”
  • D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica"

Modelli

Regime Amministrativo : Autorizzazione ( Commercio su Area Pubblica Avvio Tipo B e Temporaneo )
Sono soggette a DOMANDA e al rilascio di autorizzazione oppure a DOMANDA + SCIA unica oppure a DOMANDA + altre domande o segnalazioni , secondo la merceologia venduta e gli abbinamenti di vendita di “specifici prodotti” limitati agli alcolici, e ai prodotti agricoli e zootecnici oltre che agli audiovisivi e ai funghi epigei.
Infatti su area pubblica  NON SI POSSONO vendere alcuni prodotti specifici come: i farmaci da banco e i medicinali veterinari, il GPL, i gas infiammabili in recipienti mobili, i fitosanitari, i preziosi, le armi non da guerra oltre che il latte crudo.

  • la nuova attività,
  • la temporanea
Regime Amministrativo: Comunicazione ( Variazione, Cessazione, Modifica Settore Merceologico e Subingresso Tipo A e Tipo B )
Sono soggette a semplice Comunicazione:

  • la modifica di settore merceologico,
  • la variazione della denominazione, della ragione sociale, dell’assetto societario, del tipo di società, del preposto della residenza)
  • il subingresso,
  • la cessazione dell’attività.