Attività (temporanea) di spettacolo e trattenimento in impianti all’aperto destinati ad altre attività

da Sapere

1 – Qui si esamina il caso anch’esso molto diffuso di impianti all’aperto licenziati dal punto di vista urbanistico per attività diverse da quelle riguardano lo spettacolo e l’ intrattenimento, ma che spesso per la loro struttura aperta possono anche ospitare eventi e esibizioni.

2 – A titolo solo esemplificativo tra “gli impianti all’aperto destinati a altre attività” dove si possano realizzare attività temporanee di spettacolo e intrattenimento si possono elencare:

a) i mercati coperti;
b) i parchi acquatici;
c) le piscine non agonistiche;
d) i parchi avventura;
e) gli spazi scolastici esterni;
f) gli spazi fieristici esterni;
g) gli spazi in platea e in tribuna degli ippodromi.

2 – In questi impianti all’aperto perché lo spettacolo possa definirsi “temporaneo”, lo stesso potrà eventualmente ripetersi in un arco temporale di massimo 60 giorni consecutivi nel corso dell’anno solare.

In altri termini se in questi impianti all’aperto per ipotesi si organizzasse uno spettacolo a gennaio in occasione dell’epifania/befana, uno a febbraio per San Valentino, uno ad aprile per la festa della Liberazione e uno a giugno per la fine dell’anno scolastico ecc. i locali diverrebbero locali di pubblico spettacolo stagionale e rientrerebbero – di fatto – tra i locali “dedicati” di spettacolo e andrebbero applicate regole urbanistiche e procedure amministrative più complesse.

* Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 “In generale, comunque, per attività temporanee, […] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.”

3 – Anche questi impianti all’aperto (destinate evidentemente a altre attività) per essere adibiti a attività di spettacolo e trattenimento seguono la procedura prevista dal punto 80 dell’allegato A del D.L.vo 222/2016.  

4 – L’istanza che va presentata al SUAP innescando un procedimento ordinario deve contenere:

a) una relazione asseverata di un tecnico accompagnata da rappresentazione cartografica che evidenzia i dati generali dell’impianto all’aperto relativamente ai dati sulle attrezzature installate, realizzate secondo le normative vigenti, sulla capienza prevista e sull’agibilità della stessa struttura (SCIA presentata all’ufficio tecnico tramite SUAP) e sull’acustica (comunicazione o istanza di nulla osta di impatto acustico);

b) Comunicazione o istanza di nulla osta per impatto acustico nel caso di presenza di impianti di diffusione sonora;

c) la certificazione relativa all’ottenimento dell’agibilità temporanea dell’impianto all’aperto.

5 – Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda generale.

 

D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - Attività commerciali e assimilabili

SEZIONE I - 5. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

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ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

80

Attività di spettacolo o intrattenimento

 in locali aperti al pubblico

o in strutture

e impianti all’aperto

destinati ad altre attività.

 

Autorizzazione

 

 

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell’articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2,

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2

 

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

a) Autorizzazione più comunicazione

b) Autorizzazione

a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:

La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

L. n. 447/1995, art. 8

 

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

 

D.P.R. n. 59/2013

 

In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l’istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per l’attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi:

 

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

 

Riferimenti Normativi

  • Regio Decreto n° 773 del 18 giugno 1931 TULPS
  • Regio Decreto n° 635 del 6 maggio 1940 Regolamento di esecuzione del TULPS
  • Legge 447/1995 articolo 8
  • DPR 227/2011 art 4 e allegato B
  • PR 59/2013
  • D.L.vo 222/2016

Modelli

Regime Ammnistrativo: Autorizzazione.
Sono soggette a AUTORIZZAZIONE + SCIA o Comunicazione:

  • l’attività di spettacolo o trattenimento ospitato in modo temporaneo in strutture destinate a altre attività che hanno una capienza pari o inferiore a 200 ovvero superiore a 200 persone con impianti di diffusione sonora e/o diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;