da Sapere

  • D.M. 5 settembre 1994 Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. (Testo coordinato),Tutela ed uso del suolo. (B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)
  • ADEMPIMENTI A CARICO DELLE DITTE

    L.R. 56/77: TITOLO VI. CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO Art. 48.(Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali)

    OMISSIS

    [4] Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché quelle previste dagli artt. 54 e 55 della presente legge, debbono essere preventivamente sottoposte dall'interessato all'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio, perché provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lettera f) dell'art. 20 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro un termine di sessanta giorni dalla presentazione. Il parere dell'Unita' Sanitaria Locale sostituisce ad ogni effetto il nulla-osta di cui all'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Il parere dell'Unita' Sanitaria Locale e' altresì obbligatorio nei casi di trasformazione dell'attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

  • ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI

    Il Comune, sentito il parere dell’ASL competente, conferma o modifica la classificazione di industria insalubre, notificando il risultato all'interessato. E' di competenza del Sindaco, sentita preventivamente l’ASL competente, vietare l'attività o assoggettarla a particolari cautele nell'interesse della salute pubblica (art. 217 T.U.LL.SS.).

 

Attività Insalubri

da Sapere

Ambito di applicazione del procedimento Il Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27/7/34, n. 1265), all’art. 216 recita: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi:

  1. La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
  1. La seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato” Il Decreto del Ministero della Sanità 05.09.1994 introduce la nuova e più recente classificazione di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito) ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo attività industriali.