Vendita farmaci da banco e medicinali veterinari

da Sapere

1 – E' consentito agli esercizi commerciali - esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita - di effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione (di cui all'articolo 9-bis del Decreto Legge 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla Legge 405/2001)  e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, nonchè dei medicinali veterinari, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio.

2 – La vendita di tali farmaci da banco e medicinali veterinari è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine.

3 – Un farmaco da banco (FdB), anche detto OTC (dall'inglese Over The Counter, sopra il banco) è un farmaco da automedicazione dispensato direttamente dal farmacista al paziente senza obbligo di prescrizione medica.