Facchinaggio

da Sapere

1 – Sono imprese di  facchinaggio quelle che esercitano le attività, così come definite dal D.M. 30 giugno 2003, n. 221 e dal regolamento attuativo, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:

  • portabagagli
  • facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari
  • facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri
  • facchini doganali
  • facchini generici
  • accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art.21 della legge 28 gennaio 1994, n.84, esclusivamente esercitate in outsourcing ed esercitate conto terzi.

Queste attività possono essere svolte anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

La circolare del Ministero delle Attività Produttive, ora divenuto dello Sviluppo Economico, del 30.12.2003 chiarisce che:

  • le attività prese in considerazione dal regolamento sono soltanto quelle affidate in outsourcing, quindi esercitate per conto terzi;
  • il punto b) è da leggersi così: …”selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, di prodotti della mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, dell’abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari”. Quindi non sono soggette alla norma le imprese che esercitano la mattazione, la toelettatura ecc., ma quelle che incestano, insaccano ecc. i prodotti della mattazione, toelettatura ecc.;
  • l’attività di pulizia magazzini e piazzali rientra anche nell’attività di cui alla legge 82/94. Quindi può essere svolta sia da chi è abilitato per l’attività di pulizia sia da chi è abilitato per l’attività di facchinaggio. La circolare chiarisce che nell’ipotesi, quanto mai teorica, di un’impresa che si iscrivesse per la sola attività di pulizia di magazzini e piazzali si dovrebbero applicare le norme sul facchinaggio, in quanto ritenute speciali;
  • la successiva circolare 3595/C del 13.12.2005 ha ulteriormente chiarito che le attività di cui al punto b) rientrano nelle definizione giuridica del facchinaggio solo se preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti. Quindi per vedere se l’attività svolta dall’impresa rientra nella normativa del facchinaggio è necessario far riferimento all’attività principale svolta dall’impresa: se l’attività così individuata è un’attività preliminare e complementare a quella di facchinaggio rientra nella normativa del facchinaggio. Ciò vale quindi anche per l’attività di logistica, di trasloco e di imballaggio.

È esclusa dalla normativa sul facchinaggio l’attività dei pesatori pubblici.

Requisiti per l'impresa

Per svolgere l’attività di facchinaggio l’impresa deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese della provincia dove è ubicata la sede legale dell’impresa stessa. 

Sono necessari i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dal titolare e da eventuali direttori e institori per le imprese individuali, dai soci per le società in nome collettivo e dagli accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per tutte le altre società, comprese le cooperative. 

Consistono in:

  • assenza di applicazione di misure di sicurezza o prevenzione e di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di sentenze penali definitive di condanna o di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
  • assenza di sentenze penali definitive di condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.
  • mancata comminazione della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, per violazione delle legge 142/2001, relativa alla posizione del socio lavoratore.

Si fa salva comunque la riabilitazione ottenuta.

Dal 14/09/2012, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 147/2012, l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi.

Iscrizione nelle fasce di classificazione

È obbligatoria. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce sono calcolate in base al volume d’affari, al netto dell’IVA, realizzato in media (annuale) nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività (se il periodo è superiore a due anni ed inferiore a tre, la media si calcola sui mesi effettivi). Sono:


a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) superiore a 10 milioni di euro.

Per richiedere la variazione della fascia iniziale in cui l'impresa è stata inserita, deve essere compilato l’apposito modello “Istanza di variazione fasce di classificazione - attività di facchinaggio”.
La comunicazione di variazione della fascia deve essere in regola con l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Per l’iscrizione nella prima fascia non deve essere allegato nulla; per l’iscrizione nella seconda e terza fascia, invece, deve essere allegato un elenco dei servizi eseguiti, con il relativo importo al netto dell’IVA negli ultimi 3 anni (o minor periodo, mai inferiore ai due anni) in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La comunicazione della variazione positiva, da una fascia inferiore ad una fascia superiore è facoltativa, la variazione negativa, da una fascia superiore ad una inferiore, è obbligatoria.

NOTA SUBINGRESSO

Nel caso di trasferimento di titolarità a titolo definitivo (cessione di azienda per atto tra vivi o a causa di morte) o a titolo temporaneo (affitto di azienda) per l’attività qui descritta NON ESISTE MODELLO DI SUBINGRESSO in quanto non previsto dalla norma di riferimento (vedi anche DL.vo 222/2016) e l’acquirente o l’erede e l’affittuario procederanno all’utilizzo di un modello di NUOVA APERTURA o di AVVIO.

 

Riferimenti Normativi

  • Legge 5.3.2001 n. 57 (art. 17)
  • Decreto Interministeriale  30.6.2003,n. 221 (Ministro delle Attività Produttive di concerto con quello del lavoro e delle Politiche Sociali)
  • D.P.R. 342/1994
  • D.L. 31.1.2007,n. 7, convertito nella legge n. 40 del 2.4.2007
  • D.L. 6.8.2012, n. 147 art. 10
  • D.G.R. 13-6679 del 29/03/2018

Modelli

Regime Amministrativo : SCIA. (Apertura)
È soggetta a SCIA, SCIA unica o a SCIA condizionata:

  • la nuova apertura.
Regime Amministrativo: Istanza ( Modifica fascia di classificazione)

Modello B CCIA da utilizzare esclusivamente per modificare la fascia di classificazione.